6.1 - Ciascun Associato può recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla sede della Cassa o mediante PEC all’indirizzo PEC della Cassa almeno sei (6) mesi prima dalla chiusura dell'annualità solare in corso. Il recesso dalla Cassa ha effetto dal 1 gennaio dell'annualità solare successiva a quella in cui si è presentato il recesso.
6.2 - Il recesso dalla Cassa, qualora la Stessa abbia sottoscritto una o più copertura/e assicurativa/e in favore degli Iscritti, ne comporta la disdetta la cui efficacia coincide con la scadenza della/e copertura/e assicurativa/e stessa/e, ma ciò non anteriormente alla data di efficacia del recesso di cui all’art. 6.1 che precede
6.3 - Il recesso dell’Associato non comporta effetti sui rapporti di gestione dei contributi già versati alla Cassa, salvo diversa decisione della stessa e verranno gestiti nelle forme previste.