Articolo 1

1.1 - È costituita “CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP”, Cassa di assistenza sanitaria, con finalità assistenziale di cui all’Art. 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni (“Cassa”).

1.2 - La Cassa è costituita come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ.

1.3 - La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché per quanto non previsto dalle norme di legge.

Articolo 2

La Cassa ha sede in Firenze.

Articolo 3

La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo Art. 19.

Articolo 4

4.1 - La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l’erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni assicurative e socio-sanitarie integrative e/o complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale (“Prestazioni”) in favore dei propri Associati, Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo Art.5.

4.2 - La Cassa potrà gestire direttamente l’erogazione o il rimborso delle Prestazioni, oppure potrà affidare la gestione facendo ricorso al mercato assicurativo, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

4.3 - La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell’ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti dei propri Associati e Beneficiari, come meglio individuati nel successivo Art. 5.

4.4 - La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento e, per quanto da essi non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 5

5.1 - Sono Associati alla Cassa i Soci Promotori che figurano nell’Atto Costitutivo.

5.2 - Possono assumere la qualifica di Associati:

  1. enti pubblici, enti locali ed aziende pubbliche in genere;
  2. aziende operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi, delle professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro;

5.3 - Assumono la qualifica di Iscritti:

  1. titolari delle aziende ed organizzazioni di cui al punto dell’Art. 5.2 che precede;
  2. dipendenti e/o collaboratori autonomi e/o dipendenti in quiescenza delle aziende, organizzazioni, enti ed aziende pubbliche di cui ai punti a) e b) dell’Art. 5.2 che precede.

5.4 - Assumono la qualifica di Aventi diritto alle Prestazioni i famigliari degli Iscritti, ovvero il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, tutti fiscalmente e non fiscalmente a carico, anche non conviventi, i genitori ed i fratelli degli Iscritti solo se conviventi nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti.

5.5 - Possono essere destinatari delle Prestazioni della Cassa gli Iscritti o gli Aventi diritto ("Beneficiari”).

5.6 - La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 9.

5.7 - La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento, con il versamento della quota associativa e della contribuzione secondo la procedura disciplinata nel Regolamento stesso.

5.8 - Ciascun Associato può recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla sede della Cassa o mediante PEC all’indirizzo PEC della Cassa almeno sei (6) mesi prima dalla chiusura dell'annualità solare in corso. Il recesso dalla Cassa ha effetto dal 1 gennaio dell'annualità solare successiva a quella in cui si è presentato il recesso.

5.9 - Il recesso dalla Cassa, qualora la Stessa abbia sottoscritto una o più copertura/e assicurativa/e in favore degli Iscritti, ne comporta la disdetta la cui efficacia coincide con la scadenza della/e copertura/e assicurativa/e stessa/e, ma ciò non anteriormente alla data di efficacia del recesso di cui all’art. 5.8 che precede.

5.10 - La qualità di Beneficiario si perde nei seguenti casi:

  • risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro;
  • decesso del Beneficiario;
  • recesso dell’Associato alla Cassa;
  • morosità nel versamento della quota associativa, della quota di iscrizione e dei contributi alla Cassa.

Articolo 6

6.1 - Gli Associati rimangono associati alla Cassa senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di recesso, cosi come previsto all’Art. 5.8 del presente Statuto e di cessazione, qui di seguito elencate:

  1. mancato pagamento delle quote associative;
  2. violazione delle norme statutarie;
  3. condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

6.2 - La ri-ammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 7

7.1 - La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati, Iscritti e Aventi Diritto, di contributi annuali, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 - Per il funzionamento della Cassa, il Consiglio di Amministrazione può prevedere a carico degli Associati, Iscritti e Aventi diritto una quota associativa e/o di iscrizione secondo le modalità e i termini del Regolamento.

Articolo 8

8.1 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8.2 - Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

8.3 - Dalla data dell'avviso di convocazione, il bilancio ed il programma verranno depositati presso la sede della Cassa a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

Articolo 9

Gli “Organi Sociali” sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;

6.2 - La ri-ammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 10

10.1 - L'Assemblea è composta dai Soci Promotori, dagli Associati, dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

10.2 - L’Associato partecipa in Assemblea mediante un rappresentante nominato tra gli Iscritti o tra i componenti del Consiglio di Amministrazione (“Delegato”).

10.3 - L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L’Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno la metà più uno dei componenti dell’Assemblea; ii) almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione.

10.4 - La convocazione dell’Assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun partecipante almeno otto giorni prima della riunione.

10.5 - Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.

10.6 - L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Articolo 11

11.1 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.

11.2 - L’Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto (“favorevole”; “contrario”; “astenuto”) resa da ciascun Associato presente alla riunione.

11.3 - L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

11.4 - L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

11.5 - Le sedute e le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all’apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

Articolo 12

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) composto da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall’Assemblea che delibera con la maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, salvo la prima nomina effettuata in sede di atto costitutivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 13

13.1 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

13.2 - In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

13.3 - Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14

Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Cassa con i poteri più ampi consentiti dalla legge e nei limiti contenuti nel presente Statuto. Tali poteri, eccezion fatta per la predisposizione del bilancio annuale, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio conferisce tali deleghe con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 15

15.1 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per la presentazione del bilancio annuale all’Assemblea, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga chiesta dalla maggioranza dei suoi componenti mediante comunicazione scritta al Presidente. La convocazione viene effettuata dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica da inviarsi al domicilio o all’indirizzo risultante dalla domanda di ammissione od a quello successivamente comunicato all’organo amministrativo, almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.

15.2 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute dei Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e dovranno essere verbalizzate su apposito libro verbale. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Il Presidente (e in sua assenza il Vice Presidente) ha la rappresentanza della Cassa nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. La rappresentanza spetta anche, nei limiti delle deleghe, al Consigliere od ai Consiglieri delegati.

Articolo 17

La Cassa erogherà, nell’ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità, le Prestazioni di cui all’Art. 4 dello Statuto in favore degli Iscritti e degli Aventi Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

Articolo 18

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento.

Articolo 19

In caso di scioglimento della Cassa l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio della Cassa secondo le norme di legge. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea. Lo scioglimento della Cassa potrà essere disposto solo con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli intervenuti.

Articolo 20

20.1 - Le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, e ciò sia in relazione allo Statuto che a tutti gli atti integrativi, insorgessero tra gli Associati saranno decise inappellabilmente, dopo avere obbligatoriamente esperito, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, e ciò senza esito, da un collegio di tre arbitri. Gli arbitri sono tutti nominati, compreso il Presidente, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ove la Cassa ha la sua sede legale; qualora quest’ultimo non vi provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cassa ha sede legale.

20.2 - Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo.

20.3 - Il Collegio Arbitrale deciderà anche in merito alla ripartizione del costo dell’arbitrato.

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni. Si intendono inoltre integralmente recepite nel presente Statuto le norme previste dal DPR 917/86 Art. 148 c. 8 e sue modifiche.